Art. 1
In vigore dal 23 set 2011
Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:
1)
all’ è inserita la lettera seguente:
«j)
Per “persona, entità o organismo siriani” intende:
i)
lo Stato della Siria o qualsiasi sua autorità pubblica;
ii)
qualsiasi persona fisica ubicata o residente in Siria;
iii)
qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che abbia la sede legale in Siria;
iv)
qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicata in o fuori della Siria, di proprietà di o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone o organismi;»;
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 2 bis
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane, stampate o coniate nell’Unione europea, alla Banca centrale della Siria.»;
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 3 quater
1. Sono vietati:
a)
la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
b)
l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
c)
la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
d)
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c).
2. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano a qualsiasi persona, entità o organismo siriani che partecipano alla prospezione, produzione o raffinazione di petrolio greggio.
3. Ai fini del solo paragrafo 2 si applicano le seguenti definizioni:
a)
la “prospezione di greggio” comprende l’esplorazione, la prospezione e la gestione delle riserve di greggio, nonché la fornitura di servizi geologici riferiti a tali riserve;
b)
per “raffinazione di petrolio greggio” si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione del petrolio ai fini della vendita di combustibili e carburanti ai consumatori finali.
4. I divieti di cui al paragrafo 1
a)
si applicano fatta salva l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 23 settembre 2011;
b)
non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011.»;
4)
l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 10 bis
Nessun diritto, incluso ai fini di risarcimento o indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione pecuniaria o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi, è concesso al governo della Siria, ai suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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