Art. 1

In vigore dal 23 set 2011
Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato: 1) all’ è inserita la lettera seguente: «j) Per “persona, entità o organismo siriani” intende: i) lo Stato della Siria o qualsiasi sua autorità pubblica; ii) qualsiasi persona fisica ubicata o residente in Siria; iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che abbia la sede legale in Siria; iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicata in o fuori della Siria, di proprietà di o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone o organismi;»; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane, stampate o coniate nell’Unione europea, alla Banca centrale della Siria.»; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 quater 1.   Sono vietati: a) la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2; b) l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2; c) la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2; d) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c). 2.   I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano a qualsiasi persona, entità o organismo siriani che partecipano alla prospezione, produzione o raffinazione di petrolio greggio. 3.   Ai fini del solo paragrafo 2 si applicano le seguenti definizioni: a) la “prospezione di greggio” comprende l’esplorazione, la prospezione e la gestione delle riserve di greggio, nonché la fornitura di servizi geologici riferiti a tali riserve; b) per “raffinazione di petrolio greggio” si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione del petrolio ai fini della vendita di combustibili e carburanti ai consumatori finali. 4.   I divieti di cui al paragrafo 1 a) si applicano fatta salva l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 23 settembre 2011; b) non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011.»; 4) l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 10 bis Nessun diritto, incluso ai fini di risarcimento o indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione pecuniaria o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi, è concesso al governo della Siria, ai suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento.»
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