Art. 2
Programma di lavoro e bilancio di previsione
In vigore dal 12 set 2011
Programma di lavoro e bilancio di previsione
1. Entro il 1o settembre di ogni anno civile «n», i laboratori devono:
a)
definire, insieme ai servizi della Commissione, le attività dell’Unione previste nel corso dell’anno civile «n + 1», tra cui l’organizzazione di seminari («il programma di lavoro»);
b)
presentare alla Commissione:
i)
il programma di lavoro;
ii)
il bilancio di previsione per attività, riguardante la spesa del programma di lavoro («il bilancio di previsione»).
2. I laboratori comunicano il bilancio di previsione in formato elettronico conformemente agli allegati I a) e I b).
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