Art. 2

Programma di lavoro e bilancio di previsione

In vigore dal 12 set 2011
Programma di lavoro e bilancio di previsione 1.   Entro il 1o settembre di ogni anno civile «n», i laboratori devono: a) definire, insieme ai servizi della Commissione, le attività dell’Unione previste nel corso dell’anno civile «n + 1», tra cui l’organizzazione di seminari («il programma di lavoro»); b) presentare alla Commissione: i) il programma di lavoro; ii) il bilancio di previsione per attività, riguardante la spesa del programma di lavoro («il bilancio di previsione»). 2.   I laboratori comunicano il bilancio di previsione in formato elettronico conformemente agli allegati I a) e I b).
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