Art. 1
In vigore dal 7 set 2011
1. Ogni domanda di titolo d’importazione di orzo nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2305/2003, presentata dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 26 agosto 2011 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 settembre 2011, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 77,115913 %.
2. È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 settembre 2011.
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