Art. 1

In vigore dal 2 set 2011
Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato: 1) all’ sono inserite le lettere seguenti: «g)   “assicurazione”: un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un’altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall’impegno; h)   “riassicurazione”: l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s, l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd’s, da parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s; i)   “prodotti petroliferi”: i prodotti elencati nell’allegato IV.»; 2) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 3 bis È vietato: a) importare nell’Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che: i) sono originari della Siria, o ii) sono stati esportati dalla Siria; b) acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria; c) trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese; d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c); e e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) o d). Articolo 3 ter I divieti di cui all’articolo 3 bis non si applicano: a) all’esecuzione, il 15 novembre 2011 o prima di questa data, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 2 settembre 2011, purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende eseguire l’obbligo abbia notificato, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o, individuata nei siti web elencati nell’allegato III; o b) all’acquisto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 2 settembre 2011, oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 15 novembre 2011 o prima di tale data.»; 3) all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nell’allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone e entità che ricevono benefici dal regime o lo sostengono, o persone ed entità ad essi associati.»; 4) l’articolo 6 è così modificato: a) al primo comma, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l’autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione;» b) al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere: «e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale; o f) necessari per scopi umanitari, quali la fornitura e l’agevolazione della fornitura di aiuti umanitari, la fornitura di materiali e beni necessari per soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la sua produzione, materiale medico, o per le operazioni di evacuazione dalla Siria.»; c) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l’autorizzazione.»; 5) è inserito il seguente articolo: «Articolo 10 bis Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento, al governo della Siria, o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo.»
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