Art. 1
In vigore dal 2 set 2011
Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:
1)
all’ sono inserite le lettere seguenti:
«g) “assicurazione”: un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un’altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall’impegno;
h) “riassicurazione”: l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s, l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd’s, da parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s;
i) “prodotti petroliferi”: i prodotti elencati nell’allegato IV.»;
2)
sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 3 bis
È vietato:
a)
importare nell’Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:
i)
sono originari della Siria, o
ii)
sono stati esportati dalla Siria;
b)
acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria;
c)
trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;
d)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c); e
e)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) o d).
Articolo 3 ter
I divieti di cui all’articolo 3 bis non si applicano:
a)
all’esecuzione, il 15 novembre 2011 o prima di questa data, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 2 settembre 2011, purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende eseguire l’obbligo abbia notificato, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o, individuata nei siti web elencati nell’allegato III; o
b)
all’acquisto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 2 settembre 2011, oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 15 novembre 2011 o prima di tale data.»;
3)
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nell’allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone e entità che ricevono benefici dal regime o lo sostengono, o persone ed entità ad essi associati.»;
4)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
al primo comma, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse economiche congelati;
d)
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l’autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione;»
b)
al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere:
«e)
pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale; o
f)
necessari per scopi umanitari, quali la fornitura e l’agevolazione della fornitura di aiuti umanitari, la fornitura di materiali e beni necessari per soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la sua produzione, materiale medico, o per le operazioni di evacuazione dalla Siria.»;
c)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l’autorizzazione.»;
5)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 10 bis
Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento, al governo della Siria, o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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