Art. 1

In vigore dal 30 ago 2011
Nell'allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003, la lettera b), del punto 2, è sostituita dal testo seguente: «b) la data di cui alla lettera a), non deve essere precedente alla data di impianto del microchip o di esecuzione del tatuaggio indicata nella: i) sezione III, punto 2 o punto 5, del passaporto; oppure nella ii) sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2011:1153:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo