Art. 1
In vigore dal 30 ago 2011
Nell'allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003, la lettera b), del punto 2, è sostituita dal testo seguente:
«b)
la data di cui alla lettera a), non deve essere precedente alla data di impianto del microchip o di esecuzione del tatuaggio indicata nella:
i)
sezione III, punto 2 o punto 5, del passaporto; oppure nella
ii)
sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2011:1153:oj#art-1