Art. 1

In vigore dal 24 ago 2011
All', il paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 397/2010 è sostituito dal seguente: «1.   Per la campagna 2010/11, che va dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 65 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 .»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:852:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2011/852 — Testo vigente | Portale Normativo