Art. 1
In vigore dal 24 ago 2011
All', il paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 397/2010 è sostituito dal seguente:
«1. Per la campagna 2010/11, che va dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 65 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 .»
Storico versioni
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