Art. 1
In vigore dal 22 ago 2011
Nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 222/2011, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Qualora i quantitativi rimanenti di zucchero o isoglucosio fuori quota di un produttore siano inferiori ai quantitativi per i quali al medesimo produttore sono stati rilasciati i certificati di cui al presente regolamento, il produttore deve pagare un importo di 500 EUR/t sulla differenza».
Storico versioni
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