Art. 2
In vigore dal 19 ago 2011
1. I prodotti alimentari, legalmente immessi sul mercato prima del 1o settembre 2012, che non rispettano i tenori massimi applicabili a decorrere dal 1o settembre 2012 a norma della parte 6 "Idrocarburi policiclici aromatici" dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, modificato dal presente regolamento, possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla data di minima di conservazione o la data limite di consumo.
2. I prodotti alimentari, legalmente immessi sul mercato prima del 1o settembre 2014, che non rispettano i tenori massimi applicabili a decorrere dal 1o settembre 2014 a norma dei punti 6.1.4 e 6.1.5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, modificato dal presente regolamento, possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla data di minima di conservazione o la data limite di consumo.
3. I prodotti alimentari, legalmente immessi sul mercato prima del 1o aprile 2013, che non rispettano i tenori massimi applicabili a decorrere dal 1o aprile 2013 a norma del punto 6.1.2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, modificato dal presente regolamento, possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla data di minima di conservazione o la data limite di consumo.
4. I prodotti alimentari, legalmente immessi sul mercato prima del 1o aprile 2015, che non rispettano i tenori massimi applicabili a decorrere dal 1o aprile 2015 a norma del punto 6.1.2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, modificato dal presente regolamento, possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla data di minima di conservazione o la data limite di consumo.
Storico versioni
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