Art. 1
In vigore dal 17 ago 2011
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006, è sospesa l’introduzione nell’Unione degli esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche elencate nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:828:oj#art-1