Art. 1
In vigore dal 16 ago 2011
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario, con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, attualmente classificato al codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10), originario della Repubblica popolare cinese.
2. L’importo del dazio antidumping definitivo è pari al valore fisso indicato di seguito per i prodotti fabbricati dai seguenti produttori:
Società
Aliquota del dazio
(EUR/t)
Codice addizionale TARIC
Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd, 62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County, Hubei Province, RPC
6,3
A606
Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd, South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District, Shandong Province, RPC
8,1
A607
Tutte le altre società
56,4
A999
3. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (7), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del valore fisso summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:831:oj#art-1