Art. 1

In vigore dal 16 ago 2011
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acetato di vinile, attualmente classificabile al codice NC 2915 32 00 e originario degli Stati Uniti d'America. 2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Celanese Ltd. 12,1  % B233 LyondellBasell Acetyls, LLC 13  % B234 The Dow Chemical Company 13,8  % B235 Tutte le altre società 13,8  % B999 3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2011/821 — Testo vigente | Portale Normativo