Art. 2

In vigore dal 8 ago 2011
Si istituisce un periodo transitorio di un anno nel disciplinare relativo alla denominazione «Parmigiano Reggiano» a favore degli operatori non stabiliti all’interno della zona geografica delimitata e che abbiano effettuato legalmente le operazioni di taglio e condizionamento del formaggio tutelato dalla denominazione «Parmigiano Reggiano» al di fuori della suddetta zona geografica delimitata almeno cinque anni prima del 16 aprile 2009.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2011/794 — Testo vigente | Portale Normativo