Art. 1

In vigore dal 5 ago 2011
A partire dal 16 ottobre 2011 gli Stati membri possono versare anticipi agli agricoltori fino a un massimo del 50 % dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2011, previa esecuzione della verifica delle condizioni di ammissibilità prevista dall’articolo 20 del medesimo regolamento. Per quanto attiene ai pagamento per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare fino a un massimo dell’80 % l’importo di cui al primo comma.
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