Art. 1
Livello limite di catture
In vigore dal 5 ago 2011
Il regolamento (UE) n. 724/2010 è modificato come segue:
1)
L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Livello limite di catture
1. Il livello di catture che determina la chiusura in tempo reale delle attività di pesca, di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è pari al 10 %, in peso, di novellame rispetto al totale delle quattro specie di cui all’, presente in un’unica retata.
2. Tuttavia, se il quantitativo di merluzzo bianco nel campione è superiore al 75 % del totale delle quattro specie in un’unica retata, il livello limite di catture è fissato al 7,5 %, in peso, di novellame rispetto al totale delle quattro specie presente in un’unica retata.»;
2)
nell’allegato I, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3.
È prelevato un campione se si stima che siano presenti in una retata almeno 200 kg di qualunque mescolanza di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro o merlano.
a)
La dimensione minima del campione è pari a 200 kg di qualunque mescolanza di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro o merlano.
b)
Il campione deve essere prelevato in modo tale che rispecchi la composizione delle catture in relazione alle quattro specie.
c)
Se opportuno, tenuto conto della dimensione delle catture, il campione deve essere prelevato all’inizio, a metà e alla fine delle catture.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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