Art. 2
In vigore dal 3 ago 2011
1. Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (UE) n. 138/2011 sulle importazioni di dischi in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese sono svincolati su richiesta.
2. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (UE) n. 138/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva per quanto riguarda i prodotti attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 . Sono svincolati gli importi depositati che superano le aliquote del dazio antidumping definitivo, compresi gli importi che sarebbero stati depositati per i prodotti attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00 , ex 7019 90 91 ed ex 7019 90 99 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:791:oj#art-2