Art. 1
In vigore dal 2 ago 2011
Le richieste relative a un sostegno dell’Unione ricevute dagli Stati membri in relazione al periodo dal 26 maggio 2011 al 30 giugno 2011 e notificate alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011 sono accettate con l’applicazione di un coefficiente di attribuzione del 100%.
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