Art. 1
In vigore dal 1 ago 2011
Il regolamento (UE) n. 1291/2009 è modificato come segue:
1)
L’ è modificato come segue:
a)
il trattino relativo all’Irlanda è sostituito dal testo seguente:
«—
Irlanda: 8 000 EUR»;
b)
il trattino relativo alla Francia è sostituito dal testo seguente:
«—
Francia (ad eccezione della Guadalupa, della Martinica e della Riunione): 25 000 EUR
—
Francia (unicamente Guadalupa, Martinica e Riunione): 15 000 EUR»;
2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2011:758:oj#art-1