Art. 2

In vigore dal 28 lug 2011
1.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine «Karlsbader Oblaten» può essere utilizzato per designare cialde che non rispettano il disciplinare previsto per la denominazione «Karlovarské trojhránky». 2.   I marchi contenenti il termine «Karlsbader Oblaten» tutelati da una registrazione o acquisiti con l’uso prima del 19 ottobre 2004 non possono essere invalidati e la loro esistenza non può essere ostacolata in virtù della registrazione della denominazione «Karlovarské trojhránky» come indicazione geografica protetta, a condizione che siano peraltro soddisfatte le prescrizioni generali previste dalla normativa in materia di marchi.
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