Art. 2

Nuova valutazione in materia di prodotti fitosanitari

In vigore dal 20 lug 2011
Nuova valutazione in materia di prodotti fitosanitari 1.   A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2012 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il proesadione. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I del suddetto regolamento, ad eccezione di quelle figuranti nella parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di detto allegato; essi verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4 della direttiva 91/414/CEE e dall’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente proesadione come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 dicembre 2011 nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del suddetto regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente proesadione come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure b) nel caso di prodotti contenenti proesadione come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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