Art. 1

Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia

In vigore dal 19 lug 2011
Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia 1.   Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2011 al 30 giugno 2012 per lo stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 (4), sono stabiliti come segue (in tonnellate di peso vivo): Specie : Acciuga Engraulis encrasicolus Zona CIEM : VIII (ANE/08.) Spagna 26 730 TAC analitico Francia 2 970 UE 29 700 TAC 29 700 2.   La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l’uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 9, 12 e 14 del regolamento (UE) n. 57/2011. 3.   Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento.
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