Art. 1
Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia
In vigore dal 19 lug 2011
Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia
1. Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2011 al 30 giugno 2012 per lo stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 (4), sono stabiliti come segue (in tonnellate di peso vivo):
Specie
:
Acciuga
Engraulis encrasicolus
Zona CIEM
:
VIII
(ANE/08.)
Spagna
26 730
TAC analitico
Francia
2 970
UE
29 700
TAC
29 700
2. La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l’uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 9, 12 e 14 del regolamento (UE) n. 57/2011.
3. Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento.
Storico versioni
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