Art. 1
In vigore dal 19 lug 2011
1. Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2011 relativamente ai gruppi 1, 2, 4, 6, 7 e 8, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
2. Alle domande dei diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2011, per quanto concerne il gruppo 5, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:695:oj#art-1