Art. 1

In vigore dal 18 lug 2011
A decorrrere dal 1o gennaio 2011 i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti distaccati in uno dei paesi di seguito elencati, sono stabiliti come segue: Estonia: 78,5.
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