Art. 1
In vigore dal 18 lug 2011
Per il 2011 e fatto salvo il calendario annuale ordinario previsto all’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma e all’articolo 11, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 501/2008, per i programmi di informazione e di promozione relativi ai prodotti ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno e ai paesi terzi, si applica il seguente calendario supplementare:
a)
le organizzazioni professionali e interprofessionali rappresentative del settore degli ortofrutticoli freschi possono presentare i loro programmi agli Stati membri fino al 16 agosto 2011;
b)
gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco provvisorio dei programmi selezionati entro il 15 settembre 2011;
c)
la Commissione decide, entro il 15 novembre 2011 quali programmi può cofinanziare.
Storico versioni
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