Art. 1

In vigore dal 14 lug 2011
Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è modificato come segue: 1) è inserito il seguente articolo 16 bis: «Articolo 16 bis Ai fini dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1698/2005, qualora nelle aziende agricole siano realizzati investimenti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili al sostegno unicamente se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. Qualora nelle aziende agricole siano effettuati investimenti nella produzione di biocarburanti, ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili al sostegno unicamente se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda agricola. (*1)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.»;" 2) all'articolo 27, paragrafo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'adeguamento può consistere anche nel prolungamento della durata dell'impegno. Questa non può estendersi oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013.»; 3) è inserito il seguente articolo 32 bis: «Articolo 32 bis Ai fini dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono consentire il prolungamento degli impegni silvoambientali fino alla fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013.»; 4) all'articolo 37 è aggiunto il seguente paragrafo: «5.   Ai fini dell'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le decisioni relative alla selezione dei progetti da parte dell'organismo decisore dei gruppi di azione locali sono adottate mediante votazione, nella quale le parti economiche e sociali nonché gli altri rappresentanti della società civile, come disposto all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, rappresentano almeno il 50 % dei voti. Per quanto concerne il processo decisionale relativo alla selezione dei progetti, si rispettano regole adeguate per garantire la trasparenza ed evitare le situazioni di conflitto d'interesse.»; 5) all'articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri, su richiesta, possono erogare un anticipo ai gruppi d'azione locale. L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico a fronte dei costi di cui all'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e la sua erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, pari al 110 % dell'importo anticipato. La garanzia è svincolata al più tardi alla chiusura della strategia di sviluppo locale. Il disposto dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (*2) non si applica al pagamento di cui al primo comma. (*2)   GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.»;" 6) all'articolo 44, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «Ai fini del primo comma si considera mutamento non rilevante una riduzione della superficie dell'azienda agricola fino al 10 % della superficie oggetto di impegno.»; 7) all'articolo 46 è aggiunto il seguente paragrafo: «A partire dal 2012 è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di introdurre tale clausola di revisione già nel 2011. Il disposto del secondo comma si applica anche al presente comma.»; 8) l'articolo 52 è sostituito dal seguente: «Articolo 52 1.   In ordine alle operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 51 del presente regolamento, le spese dichiarate alla Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono le spese complessivamente sostenute per la costituzione dei fondi o per la partecipazione agli stessi. Tuttavia, al momento del versamento del saldo e della chiusura del programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la spesa ammissibile corrisponde al totale: a) di ogni pagamento effettuato per investimenti in imprese da ciascuno dei fondi interessati o di ogni garanzia prestata, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie dai fondi di garanzia; b) dei costi di gestione ammissibili. Il tasso di cofinanziamento da applicare corrisponde a quello della misura cui il fondo contribuisce. Se il fondo contribuisce a più misure con tassi di cofinanziamento diversi, questi ultimi si applicano proporzionalmente alla corrispondente spesa ammissibile. La differenza tra il contributo effettivamente pagato dal FEASR a norma del primo comma e le spese ammissibili di cui al secondo comma, lettere a) o b), è liquidata nel contesto dei conti annuali dell'ultimo anno di attuazione del programma. Tali conti comprendono le necessarie informazioni finanziarie dettagliate. 2.   Qualora il FEASR cofinanzi operazioni che comprendono fondi di garanzia per investimenti rimborsabili a norma dell'articolo 50 del presente regolamento, è effettuata un'adeguata valutazione ex ante delle perdite previste, tenendo in considerazione le pratiche di mercato correnti per operazioni analoghe per il tipo di investimento e di mercato in questione. La valutazione delle perdite previste può essere soggetta a riesame, qualora lo giustifichino le successive condizioni del mercato. Le risorse impegnate per onorare le garanzie rispecchiano tale valutazione. 3.   Le risorse restituite all'operazione durante il periodo di programmazione provenienti da investimenti avviati dai fondi o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte, sono riutilizzate dal fondo conformemente all'accordo di finanziamento di cui all'articolo 51, paragrafo 6, del presente regolamento, oppure liquidate nel contesto dei conti annuali. Successivamente al temine di ammissibilità del programma di sviluppo rurale, le risorse provenienti dagli investimenti avviati dai fondi e restituite all'operazione o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte, sono riutilizzate dagli Stati membri interessati a favore di singole imprese. Gli interessi generati dai pagamenti dei programmi di sviluppo rurale ai fondi sono impiegati a norma del primo comma.»; 9) all'articolo 53, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Se del caso, gli Stati membri possono fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 27, 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.»; 10) all'articolo 54, paragrafo 1, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente: «I contributi in natura di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:»; 11) all'articolo 55, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono spese ammissibili. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali a norma dell'articolo 20, lettera b), punto vi), del regolamento (CE) n. 1698/2005, possono essere considerate spese ammissibili le spese per l'acquisto di animali e gli investimenti di sostituzione.»; 12) l'articolo 56 è sostituito dal seguente: «Articolo 56 1.   In deroga all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 65/2011, gli Stati membri, su richiesta, possono versare un anticipo ai beneficiari del sostegno all'investimento. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere concesso soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, alle autorità regionali nonché agli enti di diritto pubblico. 2.   L'importo degli anticipi è limitato al 50 % dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma, purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato stabilito. 3.   La garanzia può essere svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.»
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