Art. 3
In vigore dal 14 lug 2011
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica ai tipi di veicoli nuovi omologati a partire dal 29 ottobre 2012 compreso.
Tuttavia, le prescrizioni di cui all'allegato II e ai punti 1 e 2 dell'allegato IV si applicano a decorrere dal 9 aprile 2011.
2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, i costruttori possono applicare qualsiasi disposizione del presente regolamento a decorrere dal 4 agosto 2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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