Art. 1

In vigore dal 13 lug 2011
1.   Ogni domanda di titolo d’importazione nell’ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o luglio 2011 alle ore 13 (ora di Bruxelles) dell’8 luglio 2011, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 50,926778 %. 2.   È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) dell’8 luglio 2011 nell’ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008.
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