Art. 1

In vigore dal 13 lug 2011
All’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, lettera b), su richiesta motivata dell’impresa di cui trattasi, gli Stati membri possono prorogare, non oltre il 31 marzo 2012, il termine fissato alla medesima lettera. In tal caso, l’impresa presenta un piano di ristrutturazione modificato a norma dell’articolo 11.»
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