Art. 1

In vigore dal 12 lug 2011
1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca fra la Comunità europea e il Regno del Marocco («protocollo») sono ripartite fra gli Stati membri come segue: Categoria di pesca Tipo di peschereccio Stato membro Licenze o contingente Pesca artigianale al nord, specie pelagiche Pescherecci con reti a circuizione Spagna 20 Pesca artigianale al nord Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT Spagna 20 Portogallo 7 Pescherecci con palangari di fondo > 40 GT < 150 GT Portogallo 3 Pesca artigianale al sud Spagna 20 Pesca demersale Pescherecci con palangari di fondo Spagna 7 Portogallo 4 Pescherecci con reti da traino Spagna 10 Italia 1 Pesca del tonno Pescherecci con lenze e canne Spagna 23 Francia 4 Pesca pelagica industriale Germania 4 850 t Lituania 15 520 t Lettonia 8 730 t Paesi Bassi 19 400 t Irlanda 2 500 t Polonia 2 500 t Regno Unito 2 500 t Spagna 400 t Portogallo 1 333 t Francia 2 267 t 2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco. 3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione di pesca presentate da altri Stati membri a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del detto regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.
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