Art. 1
In vigore dal 12 lug 2011
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca fra la Comunità europea e il Regno del Marocco («protocollo») sono ripartite fra gli Stati membri come segue:
Categoria di pesca
Tipo di peschereccio
Stato membro
Licenze o contingente
Pesca artigianale al nord, specie pelagiche
Pescherecci con reti a circuizione
Spagna
20
Pesca artigianale al nord
Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT
Spagna
20
Portogallo
7
Pescherecci con palangari di fondo > 40 GT < 150 GT
Portogallo
3
Pesca artigianale al sud
Spagna
20
Pesca demersale
Pescherecci con palangari di fondo
Spagna
7
Portogallo
4
Pescherecci con reti da traino
Spagna
10
Italia
1
Pesca del tonno
Pescherecci con lenze e canne
Spagna
23
Francia
4
Pesca pelagica industriale
Germania
4 850 t
Lituania
15 520 t
Lettonia
8 730 t
Paesi Bassi
19 400 t
Irlanda
2 500 t
Polonia
2 500 t
Regno Unito
2 500 t
Spagna
400 t
Portogallo
1 333 t
Francia
2 267 t
2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione di pesca presentate da altri Stati membri a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del detto regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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