Art. 1
In vigore dal 12 lug 2011
Il regolamento (CE) n. 174/2005 è così modificato:
1)
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all’, i divieti ivi contemplati non si applicano:
a)
alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, qualora tale assistenza o tali servizi siano destinati unicamente a sostenere l’operazione delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio (UNOCI) e le forze francesi che appoggiano tale operazione, oppure ad essere da queste utilizzati;
b)
alla fornitura di assistenza tecnica connessa a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall’Unione europea, dalle Nazioni Unite, dall’Unione africana e dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;
c)
alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall’Unione europea, dalle Nazioni Unite, dall’Unione africana e dall’ECOWAS;
d)
alla fornitura di assistenza tecnica connessa ad armamenti e a materiale correlato, destinata unicamente a sostenere il processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza, ovvero a essere utilizzata nel corso di tale processo, su richiesta formale del governo ivoriano e previa approvazione del comitato delle sanzioni;
e)
alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato destinati unicamente a sostenere il processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza, su richiesta formale del governo ivoriano;
f)
alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d’Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l’evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d’Avorio, previa notifica di tali attività anche al comitato delle sanzioni;
g)
alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l’ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza.»;
2)
l’articolo 4 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 bis
1. In deroga all’articolo 3, l’autorità competente, elencata nell’allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore o il fornitore del servizio può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione del materiale non letale elencato nell’allegato I o la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria correlata a tale materiale, dopo aver accertato che il materiale non letale in questione è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l’ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza.
2. In deroga all’articolo 3, l’autorità competente, elencata nell’allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore o il fornitore del servizio può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, figurante nell’allegato I, destinato unicamente a sostenere il processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza e la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi a tale materiale.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione europea di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.
4. Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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