Art. 1

In vigore dal 11 lug 2011
1.   Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato del presente regolamento non sono inserite nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione, di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. 2.   I prodotti recanti tali indicazioni sulla salute, immessi sul mercato o etichettati in una data precedente a quella di entrata in vigore del presente regolamento, possono tuttavia restare sul mercato per un periodo massimo di sei mesi a decorrere da tale data.
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