Art. 23
Finanziamento del gestore della rete
In vigore dal 7 lug 2011
Finanziamento del gestore della rete
Gli Stati membri adottano le misure necessarie al finanziamento delle funzioni di rete affidate al gestore della rete sulla base delle tariffe di navigazione aerea. Il gestore della rete definisce i propri costi secondo principi di trasparenza.
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