Art. 1
In vigore dal 7 lug 2011
Il regolamento (UE) n. 297/2011 è modificato come segue:
(1)
all', i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le partite dei prodotti di cui all' che lasciano il Giappone dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono accompagnate da una dichiarazione attestante:
(a)
che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011, oppure
(b)
che il prodotto è originario di e proveniente da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, oppure
(c)
che il prodotto è proveniente dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito, oppure
(d)
che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizoka, non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi di cui all'allegato II del presente regolamento. Questa disposizione si applica anche ai prodotti catturati o raccolti nelle acque costiere di queste prefetture, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.
4. La dichiarazione di cui al paragrafo 3, quale stabilita nell'allegato I, è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente giapponese. Per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera d), la dichiarazione è accompagnata da un rapporto di analisi.»
(2)
L'allegato I è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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