Art. 1
In vigore dal 7 lug 2011
Il termine «superficie trattata», di cui alla sezione 2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1185/2009, indica la superficie trattata di base, definita come «la superficie fisica della coltivazione trattata almeno una volta con una data sostanza attiva, indipendentemente dal numero di applicazioni».
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