Art. 1

Obiettivi specifici in materia di raccolta, gestione e uso dei dati e di pareri scientifici

In vigore dal 6 lug 2011
Il regolamento (CE) n. 861/2006 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: « Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria dell’Unione per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare »; 2) nell’articolato, ad eccezione dei riferimenti all’agenzia comunitaria di controllo della pesca all’articolo 4, lettera c), i termini «comunitario», «comunitaria», «comunitari», «comunitarie» nonché «della Comunità» e «delle Comunità» sono sostituiti dai termini «dell’Unione». I termini «acque comunitarie» sono sostituiti dai termini «acque UE». Sono apportati al testo gli eventuali adeguamenti grammaticali necessari; 3) all’, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) misure di conservazione, raccolta e gestione dei dati e uso dei dati per la formulazione di pareri scientifici per la PCP;»; 4) all’articolo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) migliorare la raccolta, la gestione e l’uso dei dati necessari per la PCP;»; 5) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Obiettivi specifici in materia di raccolta, gestione e uso dei dati e di pareri scientifici L’azione finanziaria dell’Unione di cui agli articoli 9, 10 e 11 contribuisce a realizzare l’obiettivo di migliorare la raccolta, la gestione e l’uso dei dati e i pareri scientifici riguardanti lo stato delle risorse, il volume di catture, l’impatto delle attività di pesca sulle risorse e sull’ecosistema marino, gli aspetti economici della pesca e dell’acquacoltura e l’operatività del settore alieutico, dentro e fuori delle acque UE, aiutando finanziariamente gli Stati membri a creare, su basi scientifiche, serie pluriennali di dati aggregati che contengano informazioni biologiche, tecniche, ambientali e socioeconomiche.»; 6) all’articolo 7, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sviluppare, attraverso partenariati a livello bilaterale, regionale o multilaterale, la capacità di gestione e di controllo delle risorse di pesca dei paesi terzi, in modo da garantire una pesca sostenibile e promuovere lo sviluppo economico del settore alieutico in quei paesi, migliorando la valutazione scientifica e tecnica dei vari tipi di pesca, il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, le condizioni sanitarie e l’ambiente imprenditoriale del settore;» 7) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Interventi in materia di controllo e di esecuzione 1.   Nel campo del controllo e dell’esecuzione delle norme della PCP, sono ammissibili a finanziamento dell’Unione le seguenti spese: a) spese sostenute dagli Stati membri per la messa in funzione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili alla PCP, in particolare per le seguenti azioni: i) investimenti connessi ad attività di controllo svolte dalle autorità nazionali competenti, da enti amministrativi o dal settore privato ai fini seguenti: — acquisto e/o sviluppo di tecnologia, compresi hardware e software, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), reti informatiche per la raccolta, la gestione, la convalida, l’analisi, lo scambio e lo sviluppo di metodi di campionamento di dati relativi alla pesca, compreso lo sviluppo di siti web connessi al controllo, — acquisto e/o sviluppo dei componenti necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell’Unione, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) e i sistemi di identificazione automatica (AIS), — attuazione di programmi finalizzati allo scambio e all’analisi dei dati tra gli Stati membri, — acquisto e ammodernamento dei mezzi di controllo; ii) programmi di formazione e di scambio, anche tra Stati membri, di personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca; iii) attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca; iv) analisi costi/benefici, valutazione degli audit effettuati e delle spese sostenute dalle autorità competenti nell’ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza; v) iniziative, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di applicare le norme della PCP; b) spese relative ad accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca o con altri organi consultivi dell’Unione, aventi per oggetto la valutazione e lo sviluppo di nuove tecnologie di controllo; c) tutte le spese operative connesse alla verifica, ad opera di ispettori della Commissione, del rispetto della PCP da parte degli Stati membri, in particolare missioni ispettive, attrezzature di sicurezza, formazione degli ispettori, riunioni, nonché locazione o acquisto di mezzi d’ispezione da parte della Commissione; d) il contributo al bilancio dell’ACCP, a copertura delle spese di personale e delle spese amministrative e operative legate all’esecuzione del programma di lavoro annuale dell’ACCP. 2.   La Commissione può adottare norme dettagliate per l’applicazione del paragrafo 1, lettera a), mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.»; 8) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Interventi in materia di raccolta, gestione e uso di dati di base 1.   Nell’ambito della raccolta, della gestione e dell’uso di dati di base, le spese seguenti sono ammesse a beneficiare del sostegno finanziario dell’Unione nel quadro di programmi nazionali pluriennali di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (*1): a) spese sostenute per la raccolta di dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici in relazione alle attività di pesca commerciali e ricreative, compresi il campionamento, il monitoraggio in mare e le campagne di ricerca, nonché per la raccolta di dati ambientali e socioeconomici nel settore dell’acquacoltura e della trasformazione, in conformità del programma pluriennale dell’Unione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008; b) spese sostenute per interventi connessi alla gestione, allo sviluppo, al miglioramento e all’utilizzo dei dati di cui alla lettera a); c) spese sostenute per interventi connessi all’uso dei dati di cui alla lettera a), quali stime di parametri biologici e la produzione di serie di dati per l’analisi scientifica e la formulazione di pareri; d) spese sostenute per la partecipazione alle riunioni di coordinamento regionale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 199/2008, a pertinenti riunioni scientifiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l’Unione è parte contraente o osservatore e a riunioni degli organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici. 2.   La Commissione può adottare norme dettagliate per l’applicazione del paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2. (*1)   GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.»;" 9) l’articolo 10 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Interventi in materia di raccolta, gestione e uso di dati complementari»; b) nella parte introduttiva del paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione le seguenti attività:»; c) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) studi metodologici e progetti volti ad ottimizzare e standardizzare i metodi di raccolta dei dati necessari per la formulazione di pareri scientifici;» 10) all’articolo 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) spese relative a contratti di partenariato con istituti di ricerca nazionali o organismi internazionali incaricati di effettuare valutazioni degli stock per la presentazione di pareri scientifici e di dati;» 11) l’articolo 12 è così modificato: a) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) spese di viaggio e alloggio di membri di organizzazioni rappresentative in seno al CCPA per le riunioni preparatorie delle riunioni del CCPA, nonché costi di traduzione, interpretazione e locazione delle sale connessi alle suddette riunioni; b) spese di partecipazione dei delegati del CCPA alle riunioni dei CCR, del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e del CSTEP; c) spese di funzionamento dei CCR secondo quanto previsto nella decisione 2004/585/CE;» b) alla lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) creazione di un accesso molto ampio ai dati e agli elementi esplicativi, in particolare per quanto riguarda le proposte della Commissione, attraverso lo sviluppo dei siti web dei servizi competenti della Commissione e la realizzazione di una pubblicazione periodica, nonché l’organizzazione di seminari di informazione e formazione destinati agli opinionisti.»; 12) all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) contributi finanziari volontari a lavori o programmi svolti da organizzazioni internazionali che rivestono particolare interesse per l’Unione;» 13) l’articolo 16 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Tassi di cofinanziamento per la raccolta, la gestione e l’uso di dati di base»; b) i termini «articolo 23, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008»; 14) il titolo dell’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Tassi di cofinanziamento per la raccolta, la gestione e l’uso di dati complementari»; 15) all’articolo 18, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   A ciascuna organizzazione rappresentativa che fa parte della commissione plenaria del CCPA sono assegnati, in forza di una convenzione di finanziamento con la Commissione, diritti di prelievo in proporzione ai diritti di cui sono titolari i membri della commissione plenaria del CCPA e in funzione delle risorse finanziarie disponibili. 3.   Il numero di trasferte di cui ogni organizzazione può farsi carico per le riunioni preparatorie dipende dai diritti di prelievo assegnati e dal costo medio della trasferta di un membro dell’organizzazione rappresentativa. Entro il limite complessivo dei diritti di prelievo, il 20 % delle spese effettive ammissibili è trattenuto forfettariamente da ogni organizzazione rappresentativa a titolo di compensazione dei costi logistici e amministrativi direttamente connessi all’organizzazione delle riunioni preparatorie.»; 16) l’articolo 20 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di sostegno finanziario dell’Unione entro il 15 novembre dell’anno precedente l’anno di attuazione considerato. La domanda è corredata di un programma annuale di controllo della pesca recante le seguenti indicazioni: a) obiettivi del programma annuale di controllo della pesca; b) risorse umane disponibili preventivate; c) risorse finanziarie disponibili preventivate; d) numero di mezzi navali e aerei disponibili preventivati; e) elenco dei progetti per i quali è richiesto un contributo finanziario; f) spesa totale preventivata per la realizzazione dei progetti; g) calendario di esecuzione dei singoli progetti elencati nel programma annuale di controllo della pesca; h) elenco di indicatori che saranno utilizzati per valutare l’efficacia del programma annuale di controllo della pesca. 2.   Per ciascun progetto, il programma annuale di controllo della pesca specifica la misura prevista all’articolo 8, lettera a), cui si riferisce, indica la finalità del progetto e ne fornisce una descrizione particolareggiata comprendente i seguenti elementi: il titolare, l’ubicazione, il costo preventivato, il calendario di esecuzione del progetto e la procedura di appalto pubblico da seguire. Se un progetto è realizzato congiuntamente da più Stati membri, il programma annuale di controllo della pesca comprende altresì l’elenco degli Stati membri che partecipano al progetto, i costi totali preventivati per il progetto e i costi preventivati per Stato membro.»; b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per quante ore o giorni nel corso di un anno potrebbero essere utilizzati a fini di controllo delle attività di pesca e quale sistema è applicato nello Stato membro, al fine di consentire alla Commissione o alla Corte dei conti di verificane l’effettivo utilizzo a fini di controllo;» c) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Gli Stati membri presentano, sia in formato elettronico che su supporto cartaceo, le informazioni specificate ai paragrafi 1, 2 e 3 avvalendosi del modulo elettronico ad essi trasmesso dalla Commissione.»; 17) il titolo della sezione 2 del capo V è sostituito dal seguente: « Procedure nel settore della raccolta, della gestione e dell’uso dei dati »; 18) l’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Disposizione introduttiva Il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati di base di cui all’articolo 9 è erogato secondo le procedure esposte nella presente sezione.»; 19) l’articolo 23 è soppresso; 20) l’articolo 24 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione di finanziamento della Commissione»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sulla base dei programmi pluriennali presentati dagli Stati membri in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 199/2008 e approvati dalla Commissione in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del suddetto regolamento, sono adottate ogni anno, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2, decisioni in merito al contributo finanziario dell’Unione ai programmi nazionali.»; c) il paragrafo 2 è soppresso; 21) l’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*2). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*2)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;" 22) l’articolo 31 è soppresso; 23) l’articolo 32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32 Abrogazione di atti obsoleti Il regolamento (CE) n. 657/2000 e le decisioni 2000/439/CE e 2004/465/CE sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2007. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 3, secondo trattino, e degli articoli 4 e 6 della decisione 2000/439/CE, nonché del relativo allegato, applicabili al 31 dicembre 2006, si applicano per analogia ai programmi nazionali 2007 e 2008 per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati.»
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