Art. 1
In vigore dal 1 lug 2011
1. Con il presente regolamento, che costituisce un bando di gara ai sensi dell’articolo 81 del regolamento (CE) n. 1623/2000, si procede alla vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali.
La gara reca il n. 01/2011 UE.
L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento cipriota e ungherese.
2. La vendita verte su un quantitativo di 61 834,8931 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicati nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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