Art. 1
In vigore dal 1 lug 2011
Il regolamento (UE) n. 642/2010 è così modificato:
1)
l’articolo 5 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:
«Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all’importazione, di cui all’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, per il frumento duro e il granturco di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, i seguenti elementi:»;
b)
il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I prezzi rappresentativi cif all’importazione per il frumento duro, il frumento tenero di qualità alta e il granturco corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). I prezzi rappresentativi cif all’importazione per il sorgo e la segala e sono quelli calcolati per il granturco.»;
2)
l’allegato III è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2011:643:oj#art-1