Art. 1
In vigore dal 29 giu 2011
In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2011 il sottoperiodo 3 si intende dal 1o luglio 2011 al 31 dicembre 2011 e riguarda il quantitativo di 1 189 193 tonnellate.
In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1067/2008, il sottoperiodo 4 è soppresso per il 2011.
Storico versioni
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