Art. 1
In vigore dal 27 giu 2011
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi d'acciaio inossidabile senza saldature, diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , ex 7304 41 00 , 7304 49 10 , ex 7304 49 93 , ex 7304 49 95 , ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 e 7304 90 00 91), originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:
Società
Dazio provvisorio
Codice addizionale TARIC
Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu
71,5 %
B120
Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan
48,2 %
B118
Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong
48,0 %
B119
Società elencate nell'allegato I
56,6 %
B121
Tutte le altre società
71,5 %
B999
3. L'applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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