Art. 1

Definizioni

In vigore dal 24 giu 2011
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: 1)   «Precisione — Deviazione standard relativa di ripetibilità (RSDr)»: lo scarto quadratico medio relativo dei risultati delle prove ottenuti in condizioni di ripetibilità. Le condizioni di ripetibilità sono condizioni in cui i risultati delle prove sono ottenuti con lo stesso metodo, sullo stesso materiale di prova, nello stesso laboratorio, dallo stesso operatore con la stessa attrezzatura, a brevi intervalli di tempo; 2)   «Limite minimo di rendimento richiesto (LMRR)»: la quantità o concentrazione minima dell’analita in un campione che possa essere rilevata e confermata in modo certo da un laboratorio ufficiale; 3)   «materiale g.m.»: materiale che contiene, consiste o è prodotto a partire da OGM. 2.   Si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1829/2003 e di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009.
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