Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 24 giu 2011
Il regolamento (CE) n. 900/2008 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Campo di applicazione
Il presente regolamento prevede quanto segue:
a)
la metodologia e i metodi di analisi da usare per determinare il contenuto dei prodotti agricoli come definiti all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (*1) o i rispettivi elementi specifici che si ritiene siano stati incorporati nelle merci importate come definite all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1216/2009;
b)
i metodi di analisi necessari da usare per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 per quanto riguarda le importazioni di determinate merci, dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2011 della Commissione (*2) o, in assenza di un metodo di analisi, la natura delle operazioni analitiche da eseguire o il principio di un metodo da applicare.
(*1)
GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10."
(*2)
GU L 138 del 26.5.2011, pag. 18.»;"
2)
l’ è così modificato:
a)
è aggiunto il seguente titolo: «Calcolo dei tenori»;
b)
la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:
«Secondo le definizioni riportate nelle note 1, 2 e 3 dell’allegato III del regolamento (UE) n. 514/2011 e nelle note 1, 2 e 3 dell’allegato I, parte terza, sezione I, allegato 1, tabella 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 riguardanti il tenore di proteine del latte, il tenore di amido/glucosio e il tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio, si devono usare le formule, le procedure e i metodi a seguire:
a)
per l’applicazione degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 514/2011;
b)
per la determinazione del tenore di materie grasse del latte, del tenore di proteine del latte, del tenore di amido/glucosio e del tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio allo scopo di scegliere l’elemento agricolo appropriato, i dazi addizionali sullo zucchero e i dazi addizionali sulla farina nel caso delle importazioni non preferenziali, come prescritto nell’allegato I, parte seconda, e nell’allegato I, parte terza, sezione I, allegato 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87:»;
3)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
è aggiunto il seguente titolo: «Classificazione delle merci»;
b)
la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:
«Ai fini dell’applicazione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 514/2011 e dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, si usano i metodi e le procedure a seguire per la classificazione delle seguenti merci:»;
c)
i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2.
Per la classificazione delle merci che rientrano nei codici NC 1704 10 10 e 1704 10 90 e da 1905 20 10 a 1905 20 90 , la determinazione del tenore di saccarosio, compreso lo zucchero invertito espresso in saccarosio, è effettuata secondo il metodo HPLC (lo zucchero invertito espresso in saccarosio è calcolato come la somma di fruttosio e glucosio in parti uguali moltiplicata per 0,95).
3.
Per la classificazione delle merci che rientrano nei codici NC da 1806 10 15 a 1806 10 90 , il tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio è calcolato secondo le formule, i metodi e le procedure di cui all’, punto 2, del presente regolamento.»;
4)
all’articolo 4 è aggiunto il seguente titolo: «Bollettino di analisi»;
5)
all’articolo 5 è aggiunto il seguente titolo: «Disposizioni finali».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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