Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 57/2011
In vigore dal 20 giu 2011
Modifiche del regolamento (UE) n. 57/2011
Il regolamento (UE) n. 57/2011 è modificato come segue:
1)
l’ è sostituito dal testo seguente:
«Articolo1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le seguenti possibilità di pesca:
a)
per il 2011, i limiti di cattura per taluni stock ittici e gruppi di stock ittici;
b)
per il periodo dal 1o febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, determinati limiti di sforzo;
c)
per i periodi indicati negli articoli 20, 21 e 22 e negli allegati IE e V, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR);
d)
per i periodi indicati nell’articolo 28, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC); e
e)
le possibilità di pesca supplementari per lo sgombro derivanti dai contingenti non catturati nel 2010.»;
2)
l’allegato IA è modificato come segue:
a)
la voce relativa al cicerello e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Cicerello e catture accessorie connesse
Ammodytes spp.
Zona
:
Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (3)
(SAN/2A3A4.)
Danimarca
334 324
TAC analitico.
Regno Unito
7 308
Germania
511
Svezia
12 277
UE
354 420 (4)
Norvegia
20 000
TAC
374 420
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IID:
Zona
:
Acque UE delle zone di gestione del cicerello
1
2
3
4
5
6
7
(SAN/*234_1)
(SAN/*234_2)
(SAN/*234_3)
(SAN/*234_4)
(SAN/*234_5)
(SAN/*234_6)
(SAN/*234_7)
Danimarca
282 989
32 072
9 434
9 434
0
395
0
Regno Unito
6 186
701
206
206
0
9
0
Germania
433
49
14
14
0
1
0
Svezia
10 392
1 178
346
346
0
15
0
UE
300 000
34 000
10 000
10 000
0
420
0
Norvegia
20 000
0
0
0
0
0
0
Totale
320 000
34 000
10 000
10 000
0
420
0 »;
b)
la voce relativa all’aringa nella zona IIIa è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Aringa (5)
Clupea harengus
Zona
:
IIIa
(HER/03 A.)
Danimarca
12 608 (6)
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania
202 (6)
Svezia
13 189 (6)
UE
25 999 (6)
TAC
30 000
c)
la voce relativa all’aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Aringa
Clupea harengus
Zona
:
Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (7)
(HER/5B6ANB)
Germania
2 513
TAC analitico.
Francia
475
Irlanda
3 396
Paesi Bassi
2 513
Regno Unito
13 584
UE
22 481
TAC
22 481
d)
la voce relativa al melù nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Melù
Micromesistius poutassou
Zona
:
Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV
(WHB/1X14)
Danimarca
1 533 (8)
TAC analitico.
Germania
596 (8)
Spagna
1 300 (8)
(9)
Francia
1 067 (8)
Irlanda
1 187 (8)
Paesi Bassi
1 869 (8)
Portogallo
121 (8)
(9)
Svezia
379 (8)
Regno Unito
1 990 (8)
UE
10 042 (8)
TAC
40 100
e)
la voce relativa alla molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Molva azzurra
Molva dypterygia
Zona
:
Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII
(BLI/5B67-) (12)
Germania
20
TAC analitico.
Si applica l’articolo 13 del presente regolamento.
Estonia
3
Spagna
62
Francia
1 422
Irlanda
5
Lituania
1
Polonia
1
Regno Unito
362
Altri
5 (10)
UE
1 717
Norvegia
150 (11)
TAC
2 032
f)
la voce relativa alla molva nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Molva
Molva molva
Zona
:
Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV
(LIN/6X14.)
Belgio
30
TAC analitico.
Si applica l’articolo 13 del presente regolamento.
Danimarca
5
Germania
109
Spagna
2 211
Francia
2 357
Irlanda
591
Portogallo
5
Regno Unito
2 716
UE
8 024
Norvegia
6 140 (13)
(14)
TAC
14 164
g)
la voce relativa allo scampo nella zona VII è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Scampo
Nephrops norvegicus
Zona
:
VII
(NEP/07.)
Spagna
1 306 (15)
TAC analitico.
Francia
5 291 (15)
Irlanda
8 025 (15)
Regno Unito
7 137 (15)
UE
21 759 (15)
TAC
21 759 (15)
h)
la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV; nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, e sottodivisioni 22-32 è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Sgombro
Scomber scombrus
Zona
:
IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId
(MAC/2A34.)
Belgio
517 (18)
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Danimarca
18 084 (18)
(20)
Germania
539 (18)
Francia
1 629 (18)
Paesi Bassi
1 640 (18)
Svezia
4 860 (16)
(17)
(18)
Regno Unito
1 518 (18)
UE
28 787 (16)
(18)
(20)
Norvegia
169 019 (19)
TAC
Non pertinente
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
IIIa
(MAC/*03 A.)
IIIa e IVbc
(MAC/*3A4BC)
IVb
(MAC/*04B.)
IVc
(MAC/*04C.)
VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2011 e nel dicembre 2011
(MAC/*2A6.)
Danimarca
0
4 130
0
0
9 764 ()
Francia
0
490
0
0
0
Paesi Bassi
0
490
0
0
0
Svezia
0
0
390
10
1 847
Regno Unito
0
490
0
0
0
Norvegia
3 000
0
0
0
0
() Include 183 t di contingente riportate dalle possibilità di pesca 2010 non utilizzate.»;
i)
la voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Sgombro
Scomber scombrus
Zona
:
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV
(MAC/2CX14-)
Germania
20 694
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna
22
Estonia
172
Francia
13 797
Irlanda
68 978
Lettonia
127
Lituania
127
Paesi Bassi
30 177
Polonia
1 457
Regno Unito
189 694
UE
325 245 (24)
Norvegia
14 050 (22)
(23)
TAC
Non pertinente
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
Acque UE e acque norvegesi della zona IVa
(MAC/*04 A-EN)
Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2011 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2011
Acque norvegesi della zona IIa
(MAC/*2AN-)
Germania
8 326
849
Francia
5 551
566
Irlanda
27 754
2 832
Paesi Bassi
12 142
1 238
Regno Unito
76 325
7 789
UE
130 098
13 274 »;
j)
la voce relativa allo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Sgombro
Scomber scombrus
Zona
:
VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1
(MAC/8C3411)
Spagna
30 609 (25)
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia
203 (25)
Portogallo
6 327 (25)
UE
37 139
TAC
Non pertinente
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
VIIIb
(MAC/*08B.)
Spagna
2 570
Francia
17
Portogallo
531 »;
k)
la voce relativa allo sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Sgombro
Scomber scombrus
Zona
:
Acque norvegesi delle zone IIa e IVa
(MAC/2A4 A-N.)
Danimarca
13 018 (26)
(27)
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
UE
13 018 (26)
(27)
TAC
Non pertinente
l)
la voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Spratto e catture accessorie connesse
Sprattus sprattus
Zona
:
Acque UE delle zone IIa e IV
(SPR/2AC4-C)
Belgio
1 835
TAC precauzionale.
Danimarca
145 273
Germania
1 835
Francia
1 835
Paesi Bassi
1 835
Svezia
1 330 (28)
Regno Unito
6 057
UE
160 000 (31)
Norvegia
10 000 (29)
TAC
170 000 (30)
m)
la voce relativa al sugarello e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Sugarello e catture accessorie connesse
Trachurus spp.
Zona
:
Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV
(JAX/2 A-14)
Danimarca
15 781 (32)
TAC analitico.
Germania
12 314 (32)
(33)
Spagna
16 795
Francia
6 338 (32)
(33)
Irlanda
41 010 (32)
Paesi Bassi
49 406 (32)
(33)
Portogallo
1 618
Svezia
675 (32)
Regno Unito
14 850 (32)
(33)
UE
158 787 (34)
TAC
158 787
3)
l’allegato IB è modificato come segue:
a)
la voce relativa al merluzzo bianco e all’eglefino nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Merluzzo bianco ed eglefino
Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus
Zona
:
Acque delle Isole Færøer della zona Vb
(C/H/05B-F.)
Germania
0
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia
0
Regno Unito
0
UE
0
TAC
Non pertinente»;
b)
la voce relativa al melù nelle acque delle Isole Færøer è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Melù
Micromesistius poutassou
Zona
:
Acque delle Isole Færøer
(WHB/2A4AXF)
Danimarca
0
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania
0
Francia
0
Paesi Bassi
0
Regno Unito
0
UE
0
TAC
40 100 (35)
c)
la voce relativa alla molva e alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Molva e molva azzurra
Molva molva e Molva dypterygia
Zona
:
Acque delle Isole Færøer della zona Vb
(B/L/05B-F.)
Germania
0
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia
0
Regno Unito
0
UE
0
TAC
Non pertinente»;
d)
la voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Gamberello boreale
Pandalus borealis
Zona
:
Acque groenlandesi delle zone V e XIV
(PRA/514GRN)
Danimarca
1 950
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia
1 950
UE
7 000 (36)
TAC
Non pertinente
e)
la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Merluzzo carbonaro
Pollachius virens
Zona
:
Acque delle Isole Færøer della zona Vb
(POK/05B-F.)
Belgio
0
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania
0
Francia
0
Paesi Bassi
0
Regno Unito
0
UE
0
TAC
Non pertinente»;
f)
la voce relativa all’ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Ippoglosso nero
Reinhardtius hippoglossoides
Zona
:
Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1
(GHL/N01GRN)
Germania
1 850
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
UE
2 650 (37)
TAC
Non pertinente
g)
la voce relativa all’ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Ippoglosso nero
Reinhardtius hippoglossoides
Zona
:
Acque groenlandesi delle zone V e XIV
(GHL/514GRN)
Germania
5 867
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito
309
UE
7 000 (38)
TAC
Non pertinente
h)
la voce relativa allo scorfano nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Scorfano (acque pelagiche superficiali)
Sebastes spp.
Zona
:
Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV
(RED/51214S)
Estonia
0 (39)
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania
0 (39)
Spagna
0 (39)
Francia
0 (39)
Irlanda
0 (39)
Lettonia
0 (39)
Paesi Bassi
0 (39)
Polonia
0 (39)
Portogallo
0 (39)
Regno Unito
0 (39)
UE
0 (39)
TAC
0 (39)
Specie
:
Scorfano (acque pelagiche profonde)
Sebastes spp.
Zona
:
Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV
(RED/51214D)
Estonia
177 (40)
(41)
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania
3 569 (40)
(41)
Spagna
633 (40)
(41)
Francia
336 (40)
(41)
Irlanda
1 (40)
(41)
Lettonia
64 (40)
(41)
Paesi Bassi
2 (40)
(41)
Polonia
324 (40)
(41)
Portogallo
757 (40)
(41)
Regno Unito
8 (40)
(41)
UE
5 871 (40)
(41)
TAC
38 000 (40)
(41)
i)
la voce relativa allo scorfano nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Scorfano (acque pelagiche)
Sebastes spp.
Zona
:
Acque groenlandesi delle zone V e XIV
(RED/514GRN)
Germania
5 164 (42)
(43)
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia
26 (42)
(43)
Regno Unito
37 (42)
(43)
UE
5 227 (42)
(43)
TAC
Non pertinente
j)
la voce relativa ad altre specie nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Altre specie (44)
Zona
:
Acque delle Isole Færøer della zona Vb
(OTH/05B-F.)
Germania
0
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia
0
Regno Unito
0
UE
0
TAC
Non pertinente
k)
la voce relativa ai pleuronettiformi nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Pleuronettiformi
Zona
:
Acque delle Isole Færøer della zona Vb
(FLX/05B-F.)
Germania
0
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia
0
Regno Unito
0
UE
0
TAC
Non pertinente»;
4)
nell’allegato IC, la voce relativa al gamberello boreale nella zona NAFO 3L è sostituita dalla seguente:
«Specie
:
Gamberello boreale
Pandalus borealis
Zona
:
NAFO 3L (45)
(PRA/N3L.)
Estonia
214
TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lettonia
214
Lituania
214
Polonia
214
Altri Stati membri
213 (46)
UE
1 069
TAC
19 200
5)
nell’allegato ID la voce relativa al tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mediterraneo (BFT/AE045 W) è sostituita dal testo seguente:
«Specie
:
Tonno rosso
Thunnus thynnus
Zona
:
Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo
(BFT/AE045 W)
Cipro
66,98 (50)
Grecia
124,37
Spagna
2 411,01 (48)
(50)
Francia
958,42 (48)
(49)
(50)
Italia
1 787,91 (50)
(51)
Malta
153,99 (50)
Portogallo
226,84
Altri Stati membri
26,90 (47)
UE
5 756,41 (48)
(49)
(50)
(51)
TAC
12 900
6)
l’allegato IH è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IH
Zona della Convenzione WCPFC
Specie
:
Pesce spada
Xiphias gladius
Zona
:
Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S
(SWO/F7120S)
UE
3 170,36
TAC analitico
TAC
Non pertinente»;
7)
l’allegato IJ è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IJ
Zona della convenzione SPFO
Specie
:
Sugarello cileno
Trachurus murphyi
Zona
:
Zona della convenzione SPFO
(CJM/SPRFMO)
Germania
10 223,67
Paesi Bassi
11 080,80
Lituania
7 112,63
Polonia
12 231,90
UE
40 649 »;
8)
l’allegato IIB è così modificato:
a)
iIl punto 5,2 è sostituito dal seguente:
«5.2.
Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
a)
gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2008 o nel 2009 rappresentano meno di 5 tonnellate o meno del 3 % del totale degli sbarchi in peso vivo; e
b)
gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2008 o nel 2009 rappresentano meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.»;
b)
il punto 9.1 è sostituito dal seguente:
«9.1.
Gli sbarchi di una nave a cui sia stato attribuito un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2011, 5 tonnellate o il 3 % del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo.»;
9)
l’allegato IIC è modificato come segue:
a)
il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Attrezzi da pesca
Il presente allegato si applica ai seguenti gruppi di attrezzi da pesca:
a)
sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;
b)
reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm.»;
b)
la tabella I è sostituita dalla seguente:
«Tabella I
Attrezzo
punto 2
Denominazione
Si utilizzano solo i gruppi di attrezzi di cui al punto 2
Manica occidentale
2 a)
Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm
164
2 b)
Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm
164 »;
10)
l’allegato VII è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VII
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20o S della zona della convenzione WCPFC
Spagna
14
UE
14 ».
Storico versioni
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