Art. 1
In vigore dal 20 giu 2011
All’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 si aggiunge la seguente frase:
«I dazi all’importazione sono sospesi per un quantitativo supplementare di 200 000 tonnellate dal 1o luglio 2011 al 30 settembre 2011.»
Storico versioni
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