Art. 2

In vigore dal 20 giu 2011
1.   Le persone e le entità elencate nell’allegato I del presente regolamento sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato IA del regolamento (CE) 756/2006. 2.   L’allegato II del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006.
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