Art. 1

In vigore dal 16 giu 2011
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato: 1) l’articolo 8 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 8 bis In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati all’allegato III siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati all’allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per scopi umanitari, quali la fornitura e l’agevolazione della fornitura di aiuti umanitari, la fornitura di materiali e beni necessari per soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la sua produzione, materiale medico e energia elettrica o per le operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.»; 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 10 bis In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle autorità portuali elencate all’allegato III in relazione all’esecuzione, fino al 15 luglio 2011, di contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, ad eccezione dei contratti riguardanti petrolio, gas e prodotti petroliferi raffinati. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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