Art. 1
In vigore dal 9 giu 2011
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo concordato tra l’Unione europea la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra le due perti («il protocollo») sono ripartite fra gli Stati membri come segue:
a)
tonniere con reti a circuizione
Spagna
16 unità
Francia
12 unità
b)
pescherecci con palangari di superficie
Spagna
26 unità
Portogallo
9 unità
c)
tonniere con lenze e canne
Spagna
7 unità
Francia
4 unità
2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del suddetto regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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