Art. 1

In vigore dal 8 giu 2011
Il regolamento (CE) n. 55/2008 è così modificato: 1) all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica fino al 31 dicembre 2015. Le preferenze previste dal presente regolamento cessano di applicarsi, in tutto o in parte, qualora non fossero consentite, in tutto o in parte, da una deroga concessa dall’Organizzazione mondiale del commercio. Tali preferenze cessano di applicarsi dal giorno in cui cessa l’applicazione della deroga. Con anticipo sufficiente rispetto a tale data, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per informare gli operatori e le autorità competenti. L’avviso specifica quali tra le preferenze previste dal presente regolamento cesseranno di applicarsi e la data di cessazione della loro applicazione.»; 2) la tabella 1 dell’allegato I è sostituita dalla tabella che figura nell’allegato del presente regolamento.
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