Art. 2
In vigore dal 8 giu 2011
Il regolamento (CE) n. 1288/2009 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, le parole «30 giugno 2011» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012»;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera a) è così modificata:
—
al punto i), le parole «al punto 6.8, secondo paragrafo» sono soppresse,
—
al punto ii), le parole «dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011
» sono sostituite dalle parole «dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012
»,
—
al punto iv), le parole «
30 giugno 2011
» sono sostituite dalle parole «
31 dicembre 2012
»,
—
al punto v), il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione una relazione preliminare sull’ammontare totale delle catture e dei rigetti dei pescherecci oggetto del programma di osservazione non oltre il 30 giugno dell’anno in cui è attuato il programma. La relazione finale per l’anno civile interessato è presentata entro il 1o febbraio dell’anno successivo.»,
—
è aggiunto il seguente punto vi):
«vi)
il punto 6.8, secondo comma, è sostituito dal seguente:
“Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i risultati delle prove e degli esperimenti non oltre il 30 settembre dell’anno in cui le prove e gli esperimenti sono svolti.” »;
ii)
alla lettera e), le parole «sia nel 2010 che nel 2011» sono soppresse;
iii)
alla lettera h), l’anno «2010» è soppresso;
2)
all’, le parole «30 giugno 2011» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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