Art. 2

In vigore dal 8 giu 2011
Il regolamento (CE) n. 1288/2009 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, le parole «30 giugno 2011» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012»; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera a) è così modificata: — al punto i), le parole «al punto 6.8, secondo paragrafo» sono soppresse, — al punto ii), le parole «dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 » sono sostituite dalle parole «dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 », — al punto iv), le parole « 30 giugno 2011 » sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 2012 », — al punto v), il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione una relazione preliminare sull’ammontare totale delle catture e dei rigetti dei pescherecci oggetto del programma di osservazione non oltre il 30 giugno dell’anno in cui è attuato il programma. La relazione finale per l’anno civile interessato è presentata entro il 1o febbraio dell’anno successivo.», — è aggiunto il seguente punto vi): «vi) il punto 6.8, secondo comma, è sostituito dal seguente: “Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i risultati delle prove e degli esperimenti non oltre il 30 settembre dell’anno in cui le prove e gli esperimenti sono svolti.” »; ii) alla lettera e), le parole «sia nel 2010 che nel 2011» sono soppresse; iii) alla lettera h), l’anno «2010» è soppresso; 2) all’, le parole «30 giugno 2011» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012».
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Art. 2 Regolamento (UE) 2011/579 — Testo vigente | Portale Normativo