Art. 2

In vigore dal 7 giu 2011
Per quanto riguarda le sostanze attive e i prodotti figuranti nel seguente elenco, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti in conformità delle norme prima del 1o gennaio 2012: (a) captano: sedani, spinaci e prezzemolo; (b) carbendazim e tiofanato-metile: prodotti congelati, inscatolati, conservati e trasformati a base di pompelmi, arance e pomodori; c) fenamifos: ortaggi a frutto, banane, semi oleosi e cavoletti di Bruxelles.
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