Art. 1
In vigore dal 7 giu 2011
A norma dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE, a decorrere dal 1o gennaio 2013 è vietato l’uso di crediti internazionali generati da progetti che comportano la distruzione di trifluorometano (HFC-23) e ossido di azoto (N2O) derivanti dalla produzione di acido adipico, ad eccezione di quelli ottenuti tramite riduzioni di emissioni attuate prima del 2013, nel quadro di progetti esistenti di questo tipo, il cui utilizzo è autorizzato fino al 30 aprile 2013 compreso per compensare le emissioni prodotte nel 2012 da impianti partecipanti al sistema UE di scambio di quote di emissione (EU ETS).
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