Art. 1
In vigore dal 1 giu 2011
Il regolamento (UE) n. 540/2011 è così modificato:
(1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Le sostanze attive indicate nella parte A dell'allegato sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato.»
(2)
L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2011:541:oj#art-1