Art. 1

In vigore dal 1 giu 2011
Il regolamento (UE) n. 540/2011 è così modificato: (1) l' è sostituito dal seguente: « Le sostanze attive indicate nella parte A dell'allegato sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato.» (2) L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.
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